Descrizione
L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti per modificare, migliorare, mantenere e proteggere la bellezza dei capelli. Sono compresi: i trattamenti tricologici che non richiedono interventi medici o sanitari, il taglio e la cura della barba, la manicure e la pedicure, l’applicazione di parrucche e posticci ed ogni altro servizio inerente o complementare.
Approfondimenti
I trattamenti e i servizi offerti possono essere svolti anche utilizzando prodotti cosmetici (Legge 17/08/2005, n. 174, art. 2). Alle imprese che vendono o cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114. Pertanto non è necessario presentare alcuna segnalazione certificata di inizio attività.
L'attività professionale di acconciatore può essere svolta insieme a quella di estetista. Le due attività possono essere svolte nella stessa sede, basta che ci sia una netta e visibile separazione delle aree destinate alle due attività. In ogni caso, è necessario possedere i requisiti soggettivi professionali richiesti per lo svolgimento delle diverse attività.
In questo caso occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per estetisti.
L'attività professionale di acconciatore può essere svolta insieme a quella di tatuatore e piercer. Le due attività possono essere svolte nella stessa sede, basta che ci sia una netta e visibile separazione delle aree destinate alle due attività. In ogni caso, è necessario possedere i requisiti soggettivi professionali richiesti per lo svolgimento delle diverse attività.
In questo caso occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per tatuatori e piercer.
L'esercente dell'attività, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad acconciatori, estetisti e tatuatori o piercer, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina, poltrona o postazione.
In questo caso occorre presentare anche comunicazione per affitto di poltrona, cabina o postazione.
Se l'attività prevede scarichi idrici di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 occorre ottenere l'autorizzazione unica ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).
Se l'attività prevede invece lo scarico di:
- acque reflue assimilate alle domestiche, occorre possedere apposita attestazione
- acque reflue domestiche (servizi igienici), l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).