
I Componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) devono trasmettere al momento della loro nomina il curriculum vitae all'amministrazione.
L'amministrazione dovrà poi pubblicare con tempestività i curricula sul proprio sito istituzionale, con gli atti del procedimento di nomina e relativa decorrenza, il compenso previsto e il parere di rispetto del principio di economicità di gestione (Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 10, com. 8 let. c).
I dati devono essere pubblicati in tabelle, nella sezione "Personale", sottosezione "OIV".
Approfondimenti
Come previsto dalla Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 15/05/2014, n. 243 Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, al cap. 9 Indicazioni per specifici obblighi di pubblicazione, nei documenti oggetto di pubblicazione non devono essere presenti (e devono quindi essere omessi o cancellati) i dati eccedenti o non pertinenti rispetto agli scopi della pubblicazione.
Nel curriculum vitae:
- i recapiti personali
- i codici fiscali
- lo stato civile
- la firma autografa.