Rispettare gli obblighi di trasparenza da parte dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Rispettare gli obblighi di trasparenza da parte dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

I Componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) devono trasmettere al momento della loro nomina il curriculum vitae all'amministrazione.

L'amministrazione dovrà poi pubblicare con tempestività i curricula sul proprio sito istituzionale, con gli atti del procedimento di nomina e relativa decorrenza, il compenso previsto  e il parere di rispetto del principio di economicità di gestione (Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33, art. 10, com. 8 let. c).

I dati devono essere pubblicati in tabelle, nella sezione "Personale", sottosezione "OIV".

Approfondimenti

Quali informazioni devono essere omesse nel curriculum vitae

Come previsto dalla Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 15/05/2014, n. 243 Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, al cap. 9 Indicazioni per specifici obblighi di pubblicazione, nei documenti oggetto di pubblicazione non devono essere presenti (e devono quindi essere omessi o cancellati) i dati eccedenti o non pertinenti rispetto agli scopi della pubblicazione.

Nel curriculum vitae:

  • i recapiti personali
  • i codici fiscali
  • lo stato civile
  • la firma autografa.

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Ultimo aggiornamento: 13/10/2020 18:24.05