Descrizione
Gli interventi per sostituire, modificare e ripristinare qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore sono compresi nell'attività di autoriparazione. È compresa anche l'installazione di impianti e componenti fissi sugli stessi veicoli e su complessi di veicoli a motore.
L’attività di autoriparazione è suddivisa in:
- meccatronica
- carrozzeria
- gommista
Approfondimenti
Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento e gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.
Non rientra, altresì, nell'ambito della presente disciplina l’attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l’attività agromeccanica provviste di officina.
Anche l'attività di costruzione di veicoli speciali (quali le ambulanze, i camion frigoriferi, ecc.), di costruzione di autocarrozzerie e, in genere, di trasformazione di veicoli, esulano dall’ambito di applicazione della Legge 05/02/1992, n. 122, in considerazione del fatto che tali attività sono sottoposte alle norme ben più stringenti in materia di omologazione.
Allo stesso modo non devono ritenersi assoggettate alle disposizioni della Legge 05/02/1992, n. 122 le imprese che effettuino la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle “macchine operatrici” previste dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 58 in quanto tali macchine operatrici non possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone o cose.
Per esercitare le attività di autoriparazione l'impresa deve designare, per ogni unità locale sede di officina, un responsabile tecnico il quale:
- deve soddisfare i requisiti soggettivi professionali (Decreto del Presidente della Repubblica 14/12/2009, n. 558, art. 10)
- può essere un legale rappresentante, uno dei soci, il titolare dell'impresa individuale oppure una persona che abbia stipulato, col datore di lavoro, uno dei contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente.
L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico come previsto dalla Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 2, com. 3 e com. 4 redatta da un tecnico competente in acustica.
Se l'attività prevede attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero non superiore a 20 kg occorre presentare apposita documentazione relativa all'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272, com. 2). L'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera può essere sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).
Se l'attività prevede attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso giornaliero superiore a 20 kg occorre presentare apposita documentazione relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269).
Alternativamente l'attività potrebbe ricadere tra quelle che prevedono inquinamento atmosferico scarsamente rilevante (Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 1).
Per le officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie con superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151).
Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi (Regio Decreto 27/07/34, n. 1265, art. 216):
- la prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni
- la seconda quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato
Un'industria è individuata come "insalubre" dall'autorità sanitaria competente.
Il Decreto ministeriale 05/09/1994 suddivide le industrie insalubri in due parti, che comprendono:
- le industrie di I classe
- le industrie di II classe.
Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo di attività industriali.
Una volta presentata la comunicazione, l'attività può essere avviata dopo 15 giorni.